12/04/2012 - Nuova Convenzione sulle condizioni di conto corrente dei depositi delle procedure concorsuali ed esecutive.
Tribunale di Novara
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Presidenza
Oggetto: Nuova Convenzione sulle condizioni di conto corrente dei depositi delle procedure concorsuali ed esecutive.
Il Presidente del Tribunale di Novara di B. Quatraro (anche nella sua attuale qualità di giudice delegato e di giudice dell’esecuzioni) ed i giudici delegati alle procedure concorsuali dott.ssa G. Pascale e dott.ssa E. Tosi, premesso:
- Che in data 14/11/2011 il Tribunale di Novara comunicava agli istituti di credito depositari dei fondi concorsuali, per il tramite del sig. Giovanni Bosco BPN (delegato da esso Presidente ed accettato dagli istituti aderenti alla convenzione come loro rappresentante comune nei rapporti con il Tribunale di Novara) il recesso dalla convenzione che regolamentava le condizioni di conto dei depositi relativi alle procedure esecutive e fallimentari;
- Che tale recesso si è reso necessario a seguito dalla vertiginosa impennata dei tassi sui depositi bancari che ha reso non più attuale la precedente remunerazione degli importi depositati;
- Che, alla luce della nuova realtà del mercato finanziario, il Tribunale di Novara, con lettera del 29/12/201 prot. 1761, trasmessa agli istituti di credito per il tramite del rappresentante comune sig. G.Bosco, ha richiesto il tasso creditore minimo del 4,50% ed ha previsto altre condizioni di conto da applicare ai depositi;
- Che in tale missiva veniva espressamente specificato che:
a) << gli Istituti interessati dovranno far pervenire per iscritto al Presidente del Tribunale o al dott. G. Bosco (nella sua qualità di mandatario comune degli Istituti di credito che avevano accettato la precedente Convenzione) l’incondizionata accettazione della nuova proposta di Convenzione, entro e non oltre il 30.1.2012>>
b) << la mancata accettazione scritta della nuova proposta di Convenzione entro il termine suddetto (ripeto il 30.1.2012.) da parte del singolo Istituto, comporterà la chiusura dei conti accesi presso lo stesso e lo spostamento dei relativi importi ad altro Istituto convenzionato, designato dal giudice>>
c) << se gli Istituti che accetteranno la nuova proposta di Convenzione saranno in numero inferiore a quattro, i giudici delegati e quello dell’esecuzione, si riservano di valutare l’opportunità di “mettere all’asta” tutti i depositi, assegnandoli all’Istituto di Credito che, a seguito di procedure competitiva, avrà offerto le migliori condizioni di remunerazione del conto.>>
Premesso ancora che:
- con missiva del 28 marzo 2012, questa Presidenza comunicava al sig. Bosco (nella predetta qualità) che, stante la mancata adesione alla proposta di convenzione del 29.12.2011 da parte di tutti gli istituti di credito aventi sportelli in Novara ( considerata altresì l’intervenuta revoca della precedente offerta del 4,25% da parte della Banca Popolare di Sondrio) l’unica banca che si era dichiarata disponibile ad accettare le condizioni proposte risultava essere la Banca Popolare di Novara (ora Banco Popolare)
- la suddetta accettazione esclude, di fatto, la necessità di “messa all’asta” dei fondi relativi ai depositi giudiziari
Tutto ciò premesso
Individua
nella Banca Popolare di Novara (ora Banco Popolare) l‘unico istituto di credito depositario dei fondi sino al 31.12.2013 e
Dispone
che lo stesso si atterrà alle seguenti condizioni:
CONVENZIONE SULLE CONDIZIONI DI CONTO CORRENTE DEI DEPOSITI DI PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE
A partire dalla data del 1.4.2012 la gestione di conti correnti destinatari dei fondi riferiti a procedure concorsuali ed esecutive del Tribunale di Novara, è regolata dalle seguenti condizioni:
1. tasso creditore:
Il tasso creditore verrà riconosciuto su base annuale nella misura percentuale del 4,50% lordo valido sino al 31.12.2012 successivamente rivedibile con cadenza semestrale al 30.6 e al 31.12 di ciascun anno.
2. tasso debitore:
per un importo massimo affidato di Euro 10.000,00 a procedura e previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato o dell’esecuzione, euribor a un mese flat base 365, oltre ad uno spread massimo di 5 punti percentuali, in base all’andamento del mercato dei mutui immobiliari;
3. valuta versamenti:
data del versamento per assegni circolari e contanti; per assegni bancari dello stesso istituto di credito, un giorno lavorativo; di altri istituti di credito, due giorni lavorativi;
4. bonifici cartacei:
valuta: data dell’ordine di esecuzione
spese: euro 0,50 per ogni bonifico;
5. bonifici on line:
gratuiti;
6. spese tenuta conto:
euro 5,00 a trimestre, oltre imposta di bollo come per legge;
7. movimenti correlati al periodo di esercizio provvisorio:
euro 0,50 per ogni operazione;
8. home banking:
gratuito;
9. rilascio copie documenti:
euro 0,50 per ogni copia;
10. spese di spedizione:
gratuite ed in ogni caso non più di euro 0,60 (per posta ordinaria);
11. spese estratto conto e documento di sintesi:
gratuito;
12. Comunicazione giacenze
L’Istituto bancario aderente alla convenzione dovrà garantire al giudice delegato e/o al giudice delle esecuzioni e/o ad un loro delegato la consultazione telematica delle giacenze sui depositi giudiziari e la consultazione delle movimentazioni.
La banca invierà inoltre con cadenza semestrale – al 30/6/ e 31/12 di ciascun anno - in forma cartacea gli estratti conto per ciascuna procedura depositando presso le rispettive Cancellerie (Fallimentare e delle Esecuzioni) copia per ciascun giudice delegato e/o giudice delle esecuzioni.
13. Referenti
Banca Popolare di Novara, in sede di accettazione della presente convenzione, nominerà un referente per il Tribunale, indicandone il numero di telefono, di fax e l’indirizzo e-mail.
14. Durata e recesso
Le condizioni di cui sopra opereranno a partire dall’accettazione da parte dell’Istituto di credito per tutte le procedure concorsuali ed esecutive pendenti e per quelle in futuro aperte, rimanendo valida sino a revoca, fatto salvo il diritto, per entrambe le parti, di recedere dall’accordo dandone comunicazione all’altra parte a mezzo raccomandata AR, con almeno 3 mesi di preavviso.
In tal caso, la risoluzione dell’accordo si considererà operativa a decorrere dalla fine del semestre in corso alla data di ricevimento della comunicazione.